IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 febbraio 1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 741 reso nella seduta del 28 aprile 1997; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 114 dello statuto di Ateneo e' cosi integrato: Art. 114. - La facolta' di farmacia conferisce: a) la laurea in farmacia; b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; c) il diploma in informazione scientifica sul farmaco; d) il diploma in tecniche erboristiche. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Dopo l'art. 129 del predetto statuto, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti articoli. Corso di diploma universitario in tecniche erboristiche Art. 130 (Istituzione e durata nel corso di diploma). - Presso la facolta' di farmacia dell'Universita' di Parma, e' istituito, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto ministeriale 6 giugno 1995, il diploma universitario in tecniche erboristiche. Il diploma in parola e' istituito con il concorso della facolta' di agraria della Universita' di Parma. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista. In particolare, il corso di diploma fornira' le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione, riconoscimento ed uso delle piante officinali e dei loro derivati e preparati. Il corso di studi ha durata triennale. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'. Il numero degli iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero deIl'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 / 1990. Art. 131 ( Corsi di laurea e di diploma universitari affini). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 130 e' dichiarato affine al corso di laurea in farmacia e al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facolta' indichera' inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario laddove esistenti o da un corso di laurea anche di altre facolta' al corso di diploma universitario, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscera' gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma. Art. 132 ( Articolazione del corso degli studi). - Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi secondo quanto deliberato dal consiglio di corso di diploma, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali monodisciplinari od integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti. Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere superiore a quindici. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale dovra' essere discusso un elaborato finale. I contenuti didattico - formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 135. Art. 133 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 130; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico - scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico - pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 134 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'. Art.135 (Aree didattiche, contenuti didattico - formativi e relativi settori scientifico disciplinari). 1) Area chimica (160 ore). Settori scientifico - disciplinari: C01A (chimica analitica), C03X (chimica generale ed inorganica), C05X (chimica organica), C07X (chimica farmaceutica), E08X (biologia farmaceutica). Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica nelle sue diverse articolazioni, con particolare riguardo a: natura degli elementi, legami chimici, stati di aggregazione, concetti di solubilita', acidita' e basicita', reattivita' chimica; dovra' inoltre acquisire conoscenza sui principali gruppi funzionali organici e relativa reattivita', sui prodotti naturali di origine vegetale, sui fondamenti di chimica analitica. 2) Area botanica generale e sistematica (ore 120). Settori scientifico - disciplinari: E08X (biologia farmaceutica), E01A (botanica), E01B (botanica sistematica), E01C (biologia vegetale applicata). Lo studente deve acquisire conoscenze sulla morfologia macro e microscopica della pianta con particolare riferimento alla struttura della cellula vegetale in quanto sito di produzione e di accumulo dei principi attivi e alle parti di pianta di interesse erboristico; deve inoltre acquisire conoscenze teorico - pratiche idonee al riconoscimento delle principali specie della flora di interesse erboristico. 3) Area biochimica e fisiologia generale (80 ore). Settori scientifico - disciplinari: E05A (biochimica), E01E (fisiologia vegetale), G07A (chimica agraria). Lo studente deve acquisire le nozioni propedeutiche sui processi biochimici e fisiologici delle cellule vegetali; deve, inoltre, acquisire i fondamenti relativi alle funzioni dell'organismo vegetale e del suo biochimismo, orientate soprattutto alla produzione dei principi attivi. 4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore). Settori scientifico - disciplinari: E08X (biologia farmaceutica), G02A (agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (orticoltura e floricoltura), G04X (genetica agraria), G06A (entomologia agraria), G06B (patologia vegetale). Lo studente deve acquisire nozioni relative alla coltivazione delle specie officinali: deve aver conoscenze adeguate di difesa delle stesse, in relazione soprattutto alle tecniche di identificazione e di controllo dei contaminanti biologici relativi all'entomologia agraria e responsabili delle principali patologie vegetali; deve acquisire informazioni sull'uso e sui rischi d'impiego di erbicidi, pesticidi, fungicidi e degli antiparassitari in genere. Deve apprendere, inoltre, gli elementi basilari adottati nel miglioramento genetico delle piante di interesse officinale. 5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore). Settore scientifico - disciplinare: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari). Lo studente deve apprendere nozioni relative alla conservazione e alla trasformazione delle specie le cui colture rivestono importanza per il mercato erboristico, in particolare di quelle che nell'ambito territoriale trovano le migliori possibilita' di crescita e sviluppo. 6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore). Settori scientifico - disciplinari: C07X (chimica farmaceutica), C09X (chimica bromatologica), E08X (biologia farmaceutica), G07A (chimica agraria), G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari). Lo studente deve apprendere le principali tecniche utilizzate nell'analisi e nel controllo di qualita' delle piante officinali, dei loro derivati e degli eventuali inquinanti. 7) Area farmacognosia (200 ore). Settori scientifico - disciplinari: E07X (farmacologia), E08X (biologia farmaceutica). Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite, teoriche e pratiche, sul tempo e sulle modalita' di raccolta delle piante officinali, su essiccamento, stabilizzazione, conservazione e trasformazione delle droghe vegetali; deve inoltre ricevere le fondamentali nozioni teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle droghe vegetali, sia allo stato fresco che essiccato, nonche' quelle inerenti le loro proprieta' farmacotossicologiche e le possibili utilizzazioni. 8) Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione (80 ore). Settori scientifico - disciplinari: C08X (farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (chimica bromatologica), E08X (biologia farmaceutica). Lo studente deve acquisire le conoscenze chimiche e biologiche connesse all'utilizzo di piante officinali e derivati in fitocosmesi e nell'alimentazione, e sulle relative tecnologie. 9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore). Settori scientificodisciplinari: G01X (economia ed estimo rurale), P02B (economia e gestione delle imprese). Lo studente deve acquisire le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione di piante officinali e nella distribuzione dei prodotti ottenuti. 10) Area legislazione (40 ore). Settore scientifico - disciplinare: C08X (farmaceutico tecnologico applicativo). Lo studente deve avere adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie, che regolamentano il settore delle piante officinali relativamente alla coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e utilizzazione delle piante officinali e dei loro derivati". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Parma, 25 giugno 1997 Il rettore