IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 e in  particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 ed in  particolare l'art.
11;
  Visto  il  decreto ministeriale  6  giugno  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 febbraio 1996;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita';
  Visto il parere  del Consiglio universitario nazionale  n. 741 reso
nella seduta del 28 aprile 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  L'art. 114 dello statuto di Ateneo e' cosi integrato:
  Art. 114. - La facolta' di farmacia conferisce:
    a) la laurea in farmacia;
    b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;
    c) il diploma in informazione scientifica sul farmaco;
    d) il diploma in tecniche erboristiche.
  I  titoli   di  ammissione  sono  quelli   previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Dopo  l'art.   129  del   predetto  statuto,  con   il  conseguente
scorrimento  della  numerazione  degli articoli  successivi,  vengono
inseriti i seguenti articoli.
                   Corso di diploma universitario
                      in tecniche erboristiche
  Art. 130 (Istituzione  e durata nel corso di diploma).  - Presso la
facolta'  di farmacia  dell'Universita'  di Parma,  e' istituito,  ai
sensi  della  legge   19  novembre  1990,  n.  341,   e  del  decreto
ministeriale  6 giugno  1995,  il diploma  universitario in  tecniche
erboristiche. Il diploma in parola e' istituito con il concorso della
facolta' di agraria della Universita' di Parma.
  Il corso di  diploma ha lo scopo di fornire  agli studenti adeguata
conoscenza di  metodi e contenuti culturali  e scientifici, orientata
al   conseguimento   del   livello  formativo   richiesto   dall'area
professionale di tecnico erborista.
  In  particolare,  il  corso   di  diploma  fornira'  le  competenze
necessarie  alla  gestione,  al  controllo  ed  allo  sviluppo  delle
attivita'   di   produzione,   trasformazione,   commercializzazione,
riconoscimento ed uso  delle piante officinali e dei  loro derivati e
preparati.
  Il corso di studi ha durata triennale.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso agli studi universitari e  le modalita' delle eventuali prove
di ammissione  sono stabilite dal regolamento  didattico di facolta'.
Il  numero  degli  iscritti   e'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta', in base alle strutture
disponibili, alle esigenze di mercato  del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero deIl'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi  dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341 / 1990.
  Art. 131 ( Corsi di laurea  e di diploma universitari affini). - Ai
fini del proseguimento degli studi  il corso di diploma universitario
di  cui all'art.  130  e' dichiarato  affine al  corso  di laurea  in
farmacia e al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti  ai fini del passaggio dal
corso di  diploma universitario  ai corsi  di laurea  sopracitati, il
consiglio  di  facolta' adottera'  il  criterio  generale della  loro
validita' culturale (propedeutica  e professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  Conseguentemente  la facolta'  potra' riconoscere  gli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nel corso  di  diploma  universitario,
indicando   le  singole   corrispondenze  anche   parziali  con   gli
insegnamenti dei corsi di laurea; la facolta' indichera' inoltre, sia
gli  eventuali insegnamenti  integrativi, appositamente  istituiti ed
attivati  per  completare la  formazione  per  accedere ai  corsi  di
laurea, che gli insegnamenti specifici  dei corsi di laurea necessari
per conseguire i diplomi di  laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio  di facolta'  indichera' inoltre  l'anno del  corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei  trasferimenti  degli studenti  tra  diversi  corsi di  diploma
universitario  laddove esistenti  o da  un corso  di laurea  anche di
altre facolta'  al corso  di diploma  universitario, il  consiglio di
facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscera'
gli insegnamenti,  sempre col  criterio della  loro utilita'  al fine
della formazione necessaria per il  conseguimento del nuovo titolo ed
indichera'  il piano  degli  studi da  completare  per conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Particolare attenzione  sara' rivolta dalla facolta'  agli studenti
iscritti  come fuori  corso  ad  un corso  di  laurea  o che  abbiano
interrotto gli  studi, nel  caso che  volessero completare  gli studi
nell'ambito del corso di diploma.
  Art. 132 ( Articolazione del corso degli studi). - Ciascuno dei tre
anni  di corso  potra' essere  articolato in  periodi didattici  piu'
brevi secondo  quanto deliberato dal  consiglio di corso  di diploma,
specificandoli nel regolamento didattico della facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
  L'attivita'  di laboratorio  e  di tirocinio  potra' essere  svolta
all'interno o all'esterno dell'Universita',  anche in relazione ad un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   monodisciplinari  od
integrati. Il  corso di insegnamento  integrato e' costituito  da non
piu'  di  tre  moduli  coordinati, eventualmente  impartiti  da  piu'
docenti.
  Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere
superiore a quindici.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Durante il  primo biennio del  corso di diploma lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera.    La   lingua    straniera   e    le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Per  essere ammessi  a sostenere  l'esame di  diploma universitario
occorre aver  superato l'accertamento,  con esito  positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame
stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  di  diploma  consiste   in  una  discussione  tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante la quale dovra' essere discusso un elaborato finale.
  I contenuti didattico  - formativi minimi obbligatori  del corso di
studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 135.
  Art. 133 (Manifesto degli  studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto annuale  degli  studi, il  consiglio  di facolta',  su
proposta del  consiglio di  corso di diploma,  definisce il  piano di
studi ufficiale  del corso  di diploma comprendente  le denominazioni
degli insegnamenti  da attivare,  in applicazione di  quanto disposto
dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 130;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che  costituiscono le singole annualita'  e le relative
denominazioni   facendo   riferimento   ai  contenuti   didattico   -
scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
  c) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi aderiscono, precisando  per ogni corso la  frazione destinata alle
attivita' teorico - pratiche;
  d) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  e) indica  le annualita' di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 134 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai professori di  ruolo dello stesso gruppo disciplinare  o di gruppo
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero  per affidamento o supplenza a
professori di ruolo o ricercatori.
  Al fine di  facilitare il ricorso ad  esperienze o professionalita'
esterne,  il  corso  di  insegnamento potra'  comprendere  moduli  da
affidare a  professori a contratto,  con le modalita'  previste dallo
statuto dell'Universita'.
  Art.135  (Aree  didattiche,  contenuti   didattico  -  formativi  e
relativi settori scientifico disciplinari).
  1) Area chimica (160 ore).
  Settori scientifico - disciplinari:  C01A (chimica analitica), C03X
(chimica  generale  ed  inorganica), C05X  (chimica  organica),  C07X
(chimica farmaceutica), E08X (biologia farmaceutica).
  Lo studente  deve acquisire  i principi fondamentali  della chimica
nelle sue  diverse articolazioni, con particolare  riguardo a: natura
degli elementi,  legami chimici,  stati di aggregazione,  concetti di
solubilita',  acidita'  e   basicita',  reattivita'  chimica;  dovra'
inoltre  acquisire   conoscenza  sui  principali   gruppi  funzionali
organici  e relativa  reattivita', sui  prodotti naturali  di origine
vegetale, sui fondamenti di chimica analitica.
  2) Area botanica generale e sistematica (ore 120).
  Settori scientifico  - disciplinari: E08X  (biologia farmaceutica),
E01A (botanica), E01B (botanica sistematica), E01C (biologia vegetale
applicata).
  Lo  studente deve  acquisire  conoscenze sulla  morfologia macro  e
microscopica della pianta con  particolare riferimento alla struttura
della cellula vegetale in quanto sito di produzione e di accumulo dei
principi attivi e alle parti di pianta di interesse erboristico; deve
inoltre   acquisire  conoscenze   teorico   -   pratiche  idonee   al
riconoscimento  delle  principali  specie della  flora  di  interesse
erboristico.
  3) Area biochimica e fisiologia generale (80 ore).
  Settori  scientifico   -  disciplinari:  E05A   (biochimica),  E01E
(fisiologia vegetale), G07A (chimica agraria).
  Lo studente  deve acquisire  le nozioni propedeutiche  sui processi
biochimici e fisiologici delle cellule vegetali;
  deve,  inoltre,  acquisire  i  fondamenti  relativi  alle  funzioni
dell'organismo vegetale e del  suo biochimismo, orientate soprattutto
alla produzione dei principi attivi.
  4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).
  Settori scientifico  - disciplinari: E08X  (biologia farmaceutica),
G02A  (agronomia   e  coltivazioni  erbacee),  G02C   (orticoltura  e
floricoltura), G04X  (genetica agraria), G06A  (entomologia agraria),
G06B (patologia vegetale).
  Lo studente deve acquisire nozioni relative alla coltivazione delle
specie  officinali: deve  aver  conoscenze adeguate  di difesa  delle
stesse, in  relazione soprattutto alle tecniche  di identificazione e
di  controllo  dei  contaminanti biologici  relativi  all'entomologia
agraria  e responsabili  delle  principali  patologie vegetali;  deve
acquisire informazioni  sull'uso e sui rischi  d'impiego di erbicidi,
pesticidi,  fungicidi   e  degli  antiparassitari  in   genere.  Deve
apprendere, inoltre, gli elementi basilari adottati nel miglioramento
genetico delle piante di interesse officinale.
  5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).
  Settore scientifico - disciplinare:  G08A (scienza e tecnologia dei
prodotti agroalimentari).
  Lo studente  deve apprendere nozioni relative  alla conservazione e
alla trasformazione delle specie  le cui colture rivestono importanza
per il mercato erboristico, in  particolare di quelle che nell'ambito
territoriale trovano le migliori possibilita' di crescita e sviluppo.
  6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).
  Settori  scientifico -  disciplinari: C07X  (chimica farmaceutica),
C09X  (chimica  bromatologica),  E08X (biologia  farmaceutica),  G07A
(chimica   agraria),  G08A   (scienza  e   tecnologia  dei   prodotti
agroalimentari).
  Lo  studente  deve  apprendere le  principali  tecniche  utilizzate
nell'analisi e nel controllo di qualita' delle piante officinali, dei
loro derivati e degli eventuali inquinanti.
  7) Area farmacognosia (200 ore).
  Settori  scientifico  -  disciplinari:  E07X  (farmacologia),  E08X
(biologia farmaceutica).
  Lo  studente deve  acquisire  conoscenze  approfondite, teoriche  e
pratiche,  sul  tempo e  sulle  modalita'  di raccolta  delle  piante
officinali,   su  essiccamento,   stabilizzazione,  conservazione   e
trasformazione  delle  droghe  vegetali;  deve  inoltre  ricevere  le
fondamentali   nozioni  teoriche   e  pratiche   necessarie  per   il
riconoscimento  delle  droghe vegetali,  sia  allo  stato fresco  che
essiccato,    nonche'   quelle    inerenti    le   loro    proprieta'
farmacotossicologiche e le possibili utilizzazioni.
  8)  Area  uso  delle  piante   officinali  nella  cosmesi  e  nella
alimentazione (80 ore).
  Settori scientifico -  disciplinari: C08X (farmaceutico tecnologico
applicativo),   C09X   (chimica    bromatologica),   E08X   (biologia
farmaceutica).
  Lo  studente deve  acquisire  le conoscenze  chimiche e  biologiche
connesse all'utilizzo di piante  officinali e derivati in fitocosmesi
e nell'alimentazione, e sulle relative tecnologie.
  9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).
  Settori scientificodisciplinari: G01X  (economia ed estimo rurale),
P02B (economia e gestione delle imprese).
  Lo studente  deve acquisire  le nozioni di  economia indispensabili
per   l'organizzazione  di   aziende  agricole   specializzate  nella
produzione di  piante officinali  e nella distribuzione  dei prodotti
ottenuti.
  10) Area legislazione (40 ore).
  Settore scientifico -  disciplinare: C08X (farmaceutico tecnologico
applicativo).
  Lo studente deve avere adeguata conoscenza delle norme legislative,
nazionali e  comunitarie, che  regolamentano il settore  delle piante
officinali relativamente alla coltivazione, raccolta, trasformazione,
conservazione,  commercializzazione  e   utilizzazione  delle  piante
officinali e dei loro derivati".
  Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Parma, 25 giugno 1997
                                                           Il rettore